PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      Art. 33-bis - (Congedo biennale per il coniuge o il familiare convivente di persona con handicap in situazione di gravità). - 1. Il lavoratore o la lavoratrice, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste, con carattere di esclusività, il proprio coniuge o il familiare convivente, portatore di handicap in situazione di gravità, e che ha titolo a fruire dei benefìci previsti dall'articolo 33, commi 2 e 3, della presente legge, e dall'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
      2. L'inizio del periodo di congedo di cui al comma 1 deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta.
      3. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino all'importo fissato dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il congedo di durata annuale e successive rivalutazioni. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere all'anno 2008, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi

 

Pag. 5

previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
      4. Durante il periodo di congedo il coniuge, non può fruire dei benefìci previsti dall'articolo 33 della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, nonché dall'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
      5. Il congedo di cui al comma 1 del presente articolo può essere fruito alternativamente, e non cumulativamente, a quello previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente elegge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.